Art. 3.
(Commissione consultiva interministeriale per il programma).

      1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita la commissione consultiva interministeriale per il Programma, di seguito denominata «commissione», con il compito di;

          a) presentare al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte per il Programma e per l'elaborazione dei relativi piani triennali;

          b) indicare, entro il mese di giugno di ogni anno, i criteri con cui il consorzio di cui all'articolo 4 formula i piani attuativi annuali;

          c) approvare, entro il mese di novembre di ogni anno, con la procedura del silenzio assenso, il piano attuativo annuale predisposto dal consorzio di cui all'articolo 4.

 

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      2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

          a) Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, con funzioni di vicepresidente;

          b) Ministero dello sviluppo economico;

          c) Ministero delle infrastrutture;

          d) Ministero dei trasporti;

          e) Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          g) Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          g) Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      3. Della commissione fanno altresì parte un rappresentante designato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI).
      4. Con decreto emanato di concerto dai Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi dei membri della commissione.