1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita la commissione consultiva interministeriale per il Programma, di seguito denominata «commissione», con il compito di;
a) presentare al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte per il Programma e per l'elaborazione dei relativi piani triennali;
b) indicare, entro il mese di giugno di ogni anno, i criteri con cui il consorzio di cui all'articolo 4 formula i piani attuativi annuali;
c) approvare, entro il mese di novembre di ogni anno, con la procedura del silenzio assenso, il piano attuativo annuale predisposto dal consorzio di cui all'articolo 4.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, con funzioni di vicepresidente;
b) Ministero dello sviluppo economico;
c) Ministero delle infrastrutture;
d) Ministero dei trasporti;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Della commissione fanno altresì parte un rappresentante designato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI).
4. Con decreto emanato di concerto dai Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi dei membri della commissione.